Le procedure di valutazione della conformità dipendono dalla categoria a cui appartiene il prodotto. Per gli apparecchi di categoria M1 ed 1 e per quelli elettrici ed i motori a combustione interna in categoria M2 e 2 è previsto l’intervento diretto di un organismo di certificazione, detto Organismo Notificato che effettua prove e controlli.
Per tutti gli altri casi (apparecchi in categoria 3 e per quelli non elettrici e diversi dai motori a combustione interna in categoria M2 e 2) è permessa una procedura di autocertificazione, nella quale l’organismo notificato si limita a conservare la documentazione inviata dal costruttore.
I sistemi di protezione seguono la procedura della categoria M1 ed 1.
I dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione ed i componenti seguono le stesse procedure degli apparecchi a cui sono destinati così come i componenti.
Le procedure di valutazione della conformità degli apparecchi, compresi, se necessario, i dispositivi [Articolo 1 – Paragrafo 2] sono le seguenti:
a. Gruppo di apparecchi I e II, categoria M 1 e 1.
Il fabbricante - o il suo mandatario stabilito nella Comunità – deve ai fini dell'apposizione della marcatura CE, seguire la procedura di esame CE del tipo [Allegato III] unitamente:
• alla procedura relativa alla garanzia qualità produzione [Allegato IV], oppure - alla procedura relativa alla verifica su prodotto [Allegato V].
b. Gruppo di apparecchi I e II, categoria M 2 e 2.
i. Per i motori a combustione interna e per gli apparecchi elettrici di tali gruppi e categorie, il fabbricante - o il suo mandatario stabilito nella Comunità - deve, ai fini dell'apposizione della marcatura Ce, seguire la procedura d'esame Ce del tipo [Al-legato III], unitamente:
alla procedura relativa alla conformità al tipo [Allegato VI], oppure - alla procedura relativa alla garanzia qualità prodotti [Allegato VII].
ii. Per gli altri apparecchi di tali gruppi e categorie, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve, ai fini dell'apposizione della marcatura Ce, seguire la procedura relativa al controllo di fabbricazione interno [Allegato VIII] e trasmettere la documentazione prevista [Allegato VIII - Paragrafo 3] ad un organismo notificato, che ne accusi quanto prima ricevimento e la conservi.
c. Gruppi di apparecchi II, categoria 3.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve, per l'apposizione della marcatura Ce, applicare la procedura relativa al controllo di fabbricazione interno [Allegato VIII].
d. Gruppo di apparecchi I e II.
Oltre alle procedure precedentemente esposte [Paragrafo 1 - Lettere a. b. c.] il fabbricante - o il suo mandatario stabilito nella Comunità - per l'apposizione della marcatura Ce, ha la facoltà di seguire anche la procedura di verifica Ce di un unico prodotto [Allegato IX].